Art. 3.

      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Torino e del Canavese e delle Valli di Lanzo, ai sensi dall'articolo 9 della legge 8 marzo. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.